stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 giugno 1970, n. 503

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
Testo in vigore dal:  1-8-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.