stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 maggio 1970, n. 359

Proroga dell'esenzione assoluta dell'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-7-1970

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT RUMOR - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE