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LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
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Testo in vigore dal:  8-7-1970

Art. 4

(Ricorsi - Commissione sanitaria regionale)


Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione, nominata dal Ministro per la sanità e così composta:
dal medico provinciale che la presiede;
da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;
dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale e notificata in via amministrativa all'interessato.