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LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
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Testo in vigore dal:  31-3-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Assegno mensile di assistenza)


A decorrere dal 1 maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. (1) (2) (3)
((Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio))
.
L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N.850 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1977, N.29. (2) (3) (4)
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. (5)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n.485 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è elevato a lire 18.000."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 25.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 è elevato a L. 25.000."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 è elevato a L. 38.000 mensili"
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n.29 ha disposto (con l'art. 3-bis comma 5) che " Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonché della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", è elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160."