stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/2021)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-3-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 45


L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del referendum relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.
La proposta sottoposta a referendum è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il referendum; altrimenti è dichiarata respinta.
Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali
((...))
, trasmessi dagli Uffici provinciali del referendum. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai presidenti delle regioni interessate; del risultato del referendum è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Ministro per l'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione.
Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni.