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LEGGE 24 maggio 1970, n. 336

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1992)
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Testo in vigore dal:  26-6-1970

Art. 6


Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1 gennaio 1969.
Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1970

SARAGAT RUMOR - COLOMBO - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE