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LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal:  6-6-1970

Art. 7

Attribuzione del gettito di tributi erariali.


Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna Regione è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali.
Restano a carico della Regione i rimborsi effettuati per qualsiasi causa.
A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento.