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LEGGE 2 febbraio 1970, n. 14

Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/1979)
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Testo in vigore dal:  15-2-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.