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LEGGE 28 gennaio 1970, n. 18

Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268.

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Testo in vigore dal:  3-3-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo che il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268, è prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potrà superare l'importo di L. 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di L. 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualità.