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LEGGE 23 gennaio 1970, n. 26

Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

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Testo in vigore dal:  6-3-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonché all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.
Ad integrazione del fondo suddetto sono altresì conferite all'Istituto stesso le somme di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972.