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LEGGE 7 gennaio 1970, n. 5

Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati.

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Testo in vigore dal:  7-2-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, è elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1970

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