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LEGGE 21 novembre 1969, n. 929

Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

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Testo in vigore dal:  1-1-1970

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, è modificato come appresso: "I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1969

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Visto, il Guardasigilli: GAVA