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LEGGE 4 marzo 1969, n. 88

Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.

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Testo in vigore dal:  24-4-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è modificato come segue:
"È costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.
Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli spedizionieri doganali è autorizzato a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere deliberata dal consiglio d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale".
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT RUMOR - BRODOLINI - REALE

Visto, il Guardasigilli: GAVA