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LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1970)
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Testo in vigore dal:  15-3-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, è sostituito dal seguente:
"Ai mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa,
((di natura non esclusivamente psichica))
, nella misura superiore ai due terzi è concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
Agli effetti del presente articolo l'incapacità lavorativa è quella derivante da minorazioni congenite o acquisite,
((anche di natura non esclusivamente psichica))
e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'articolo 26 della citata legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento e coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.
La concessione dell'assegno è autorizzata, previo accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'associazione stessa.
Avverso la decisione del comitato provinciale l'interessato può presentare ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno 30 giorni dalla notifica".