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LEGGE 1 ottobre 1969, n. 679

Semplificazione delle procedure catastali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1982)
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Testo in vigore dal:  4-11-1969

Art. 8

(Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani)


I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.
Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.
Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o la particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.
Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.
Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.
Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lira 2.000 a lire 20.000.
Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.