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LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1002

Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

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Testo in vigore dal:  20-1-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1966, numero 1034, è autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.