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LEGGE 26 maggio 1969, n. 241

Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2011)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  11-4-2011
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Art. 2



Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.
((Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.))

I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali. (1)


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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2001, n. 459 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.