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LEGGE 4 marzo 1969, n. 115

Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione di lavori di amministrazione diretta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  30-4-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dalla Direzione generale dell'aviazione civile, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 120 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati.
Il contratto non è rinnovabile.
L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 120 giorni nell'anno solare.
I dirigenti degli uffici centrali e periferici, che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.
La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili, a termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 13 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.