stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 febbraio 1969, n. 21

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-3-1969

Art. 50



Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 18 miliardi.