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LEGGE 26 febbraio 1969, n. 35

Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-3-1969 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'attività dei comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1969.
Alle spese di funzionamento dei comitati indicati al precedente comma ed a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi si applicano le disposizioni dello articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188 e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, dell'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, nonché dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 86.
Le aperture di credito disposte a favore dei prefetti, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, per il pagamento delle spese di cui al comma precedente, sono commutabili in quietanza di contabilità speciale.