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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 98

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

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Testo in vigore dal:  20-3-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, contemplato per la sordità da rumori, di cui al n. 38 della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, è elevato da uno a due anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT MORO - BOSCO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE