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LEGGE 2 aprile 1968, n. 519

Modifiche alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:
"Il prelievo è pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto".