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LEGGE 2 aprile 1968, n. 505

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico.

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Testo in vigore dal:  19-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la spesa di lire 10 milioni per la sistemazione di spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964, per le missioni nel territorio nazionale effettuate nell'interesse del servizio metrico, in eccedenza ai limiti del rispettivo stanziamento.