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LEGGE 18 marzo 1968, n. 489

Ratifica ed esecuzione del Terzo Accordo internazionale sullo stagno adottato a New York il 14 aprile 1965.

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Testo in vigore dal:  17-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Terzo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a New York il 14 aprile 1965.