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LEGGE 2 aprile 1968, n. 475

Norme concernenti il servizio farmaceutico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal:  12-5-1968

Art. 13


Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.
Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.