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LEGGE 28 marzo 1968, n. 422

Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1971)
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Testo in vigore dal:  4-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata)


Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e di società cooperative edilizie a proprietà indivisa, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967.