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LEGGE 28 marzo 1968, n. 421

Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, ad alienare terreni al comune di Alghero.

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Testo in vigore dal:  4-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - è autorizzato a trasferire in proprietà del comune di Alghero il complesso immobiliare denominato "Maria Pia", della estensione di ettari 94.05.45, ricadente nel perimetro del piano regolatore del comune predetto.
La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Alghero e l'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.
È fatto salvo il vincolo imposto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul territorio di cui al primo comma del presente articolo.
Il ricavato sarà utilizzato dall'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attività agricole ed all'assegnazione in poderi o quote ai sensi della legge 12 maggio 1950, numero 230, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT MORO - RESTIVO - TAVIANI - PRETI - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE