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LEGGE 28 marzo 1968, n. 383

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania.

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Testo in vigore dal:  28-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso, all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, un ulteriore contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 627 milioni nella spesa che l'ente medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1 luglio 1962 al 31 dicembre 1966, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.