stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 marzo 1968, n. 378

Stanziamento della somma di L. 250 milioni per le ordinarie esigenze dello Stato quale azionista.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  28-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista delle società a partecipazione statale.
Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.
Lo stanziamento di cui sopra potrà anche essere utilizzato per rilevare, al costo, partecipazioni di minoranza, possedute in società a partecipazione statale diretta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da società a partecipazione statale indiretta.
Detto stanziamento potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1970.