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LEGGE 28 marzo 1968, n. 406

Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  25-3-1993
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.
L'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 8-15 marzo 1993, n. 88 (in G.U. 1° s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennità di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto".