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LEGGE 12 novembre 1968, n. 1202

Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  21-12-1968 al: 29-11-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferme restando le norme relative alle distanze risultanti dal codice civile e dai regolamenti locali, le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutti i pesi e servitù di cui agli articoli da 55 a 79 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ed alle altre maggiori servitù di cui al titolo V della legge stessa, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.