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LEGGE 12 novembre 1968, n. 1201

Disposizioni concernenti i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-12-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'impianto e l'esercizio dei binari di raccordo e degli allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, anche se interessano terreni di proprietà di terzi, sono autorizzati, previo parere dell'ente locale per quanto riguarda la destinazione urbanistica dei terreni, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, siano o meno detti raccordi esercitati direttamente dall'azienda medesima.