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LEGGE 25 ottobre 1968, n. 1089

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-10-1968 al: 2-9-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
"Le agevolazioni creditizie previste dalle norme richiamate dal presente articolo, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalle norme stesse, sono concesse con la procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1967, n. 38".
All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati dagli enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportati.
La detrazione prevista dal primo comma opera ai soli fini dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e sulle società e relative addizionali.
Nel caso di impianti ceduti col sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi".
Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.

"Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due esercizi successivi, l'esenzione prevista dall'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive proroghe, è concessa sulla parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati, fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti".
All'articolo 12 la parola: depositato, è sostituita con le parole: presentato per la vidimazione.
L'articolo 14 è sostituito con il seguente:
"Sono esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti alla tassa fissa di registro gli aumenti di capitale in denaro delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché delle società cooperative e loro consorzi, deliberati e versati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le società che si costituiscono entro il predetto termine, le agevolazioni previste dal precedente comma si applicano alle sottoscrizioni in denaro del capitale sociale effettuate in sede di costituzione ed a quelle successive, purché il conferimento effettivo abbia luogo entro il medesimo termine.
Per le società che abbiano o che portino il loro capitale al di sopra di 5 miliardi, la concessione delle agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti ha effetto se il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentito per l'autorizzazione di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, riconosca che l'impiego dell'aumento del capitale stesso è corrispondente alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica".
Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis.

"Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 kW sono ridotte del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970".
L'articolo 18 è sostituito con il seguente:
"A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.
Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.
Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.
Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.
Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributi o di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.
Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto alla applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.
I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria".
All'articolo 19, il primo comma è sostituito con il seguente:
"L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 466.500 milioni, da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:
lire 27.600 milioni per l'anno 1968;
lire 86.600 milioni per l'anno 1969;
lire 100.700 milioni per l'anno 1970;
lire 116.800 milioni per l'anno 1971;
lire 134.800 milioni per l'anno 1972".
All'articolo 20, il primo comma è sostituito con il seguente:
"Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni ripartito come segue:
lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968;
lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969;
lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970;
lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971;
lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972".