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LEGGE 24 ottobre 1968, n. 1083

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-10-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali:
a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
b) reati preveduti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -, 419 - limitatamente al reato di devastazione - e 423 del codice penale;
c) reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;
d) reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;
e) delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.