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LEGGE 2 aprile 1968, n. 343

Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero.

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Testo in vigore dal:  25-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4, annessi alla presente legge.
Gli attuali posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32, sono assorbiti nelle dotazioni organiche previste nei suddetti quadri.