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LEGGE 18 marzo 1968, n. 338

Modifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.

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Testo in vigore dal:  25-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 669, spetta, in deroga all'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, anche alle sorelle conviventi e a carico degli iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT MORO - BOSCO - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE