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LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1994)
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Testo in vigore dal:  1-6-1983
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Art. 19


Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione. (1) (2)
((3))

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.
I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3.
All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 Luglio 1975, n. 375 ha disposto (con l'art. 1) che " A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante è elevato a lire 300 milioni."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 luglio 1980, n. 390 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, è ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 maggio 1983, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, penultimo comma) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e con legge 29 luglio 1980, n. 390, è ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni."