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LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1993)
Testo in vigore dal:  23-4-1968

Art. 49

(Conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici principali)


Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere conferite mansioni proprie dei ruoli della carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N, O e P, dell'allegato 1 alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della predetta legge n. 1406, a non più di 1500 agenti della carriera ausiliaria e che, provvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli della carriera esecutiva, abbiano conseguito il giudizio complessivo di "ottimo", nell'ultimo biennio, e si trovino in servizio nella predetta Amministrazione da almeno due anni.
Gli agenti prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati, avuto riguardo alle preferenze espresse ed alla posizione acquisita nelle graduatorie da compilarsi secondo l'ordine di ruolo di provenienza, alle sedi e nel limite dei contingenti di cui all'annessa tabella "A", per essere applicati per un periodo di prova di 150 giornate di effettivo lavoro nei servizi propri del ruolo di applicazione.
Gli agenti prescelti per l'espletamento delle mansioni del ruolo degli operatori di esercizio sono applicati durante il predetto periodo esclusivamente ai relativi settori operativi e ad almeno due di essi. Coloro che, nel termine di quindici giorni dalla data di conferimento di tali mansioni, non raggiungano per qualsiasi motivo, compreso quello di salute, la sede assegnata sono esclusi dalle predette graduatorie.
Gli agenti di cui al precedente primo comma saranno inquadrati, con effetto dalla data di compimento del 150° giorno di effettiva applicazione a mansioni esecutive e previo accertamento di idoneità, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva del quale hanno svolto le mansioni.
I medesimi non potranno chiedere il trasferimento ad altre sedi prima che sia trascorso un periodo di anni cinque.
Tale idoneità è accertata a mezzo di apposite commissioni nominate dal direttore generale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 24.
L'accertamento - che può essere decentrato - consiste in una prova di cultura generale professionale scritta.
Sono dichiarati idonei gli agenti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 6 decimi nella predetta prova.
A ciascun agente inoltre è attribuito un coefficiente di valutazione sul comportamento durante il periodo sperimentale. Tale coefficiente è attribuito in decimi dalla commissione prima di procedere alla prova culturale, sulla base di un dettagliato rapporto informativo compilato dai capi degli uffici di applicazione e corredato dal giudizio finale del capo dell'organo periferico competente. Sono esclusi dall'inquadramento gli agenti che conseguano un coefficiente inferiore a 6 decimi.
Gli agenti che non conseguono l'idoneità allo svolgimento delle mansioni cui sono stati applicati in attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno restituiti alle mansioni proprie della carriera ausiliaria e, a domanda, alla sede di provenienza. La dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali dei ruoli della carriera esecutiva nei quali avviene l'inquadramento sarà aumentata di un numero di posti pari a quello delle unità inquadrate, verso graduale corrispondente riduzione della dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali dei ruoli della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio e tecnici, globalmente considerati, in ragione di posti 1,2 per ogni impiegato ausiliario inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del presente articolo. La frazione di posto viene computata per un posto intero.