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LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1993)
Testo in vigore dal:  9-3-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 34

(Collaudi)
((Al collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, e dei materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, quando il valore degli impianti e dei materiali ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, i circoli delle costruzioni telegrafiche competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Al collaudo dei veicoli, dei materiali automobilistici e degli attrezzi di autorimessa e di officina, forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvedono, quando il valore relativo eccede l'importo di lire trecento milioni, le competenti direzioni centrali delle aziende medesime ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, gli uffici automezzi delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Al collaudo delle opere civili delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli impianti tecnologici connessi con le opere stesse, provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici - la direzione centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni e gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio, quando il valore non ecceda detto importo.
Al collaudo dei lavori di manutenzione riguardanti le opere civili ed i connessi impianti tecnologici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici - le competenti direzioni centrali delle aziende medesime quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, se il valore non eccede detto importo, gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
In deroga ai precedenti commi, allorché si tratti di impianti, di materiali e di opere di particolare complessità tecnica e funzionale, il collaudo, indipendentemente dal valore degli impianti, dei materiali e delle opere civili, è eseguito dagli organi centrali delle aziende postelegrafoniche secondo le competenze indicate nei precedenti commi.
Per l'effettuazione delle operazioni di collaudo di cui ai precedenti commi possono essere utilizzati impiegati in servizio presso organi dell'una o dell'altra o di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa intesa con il dirigente dell'ufficio dal quale gli impiegati dipendono.
Per gli impianti, i materiali e i lavori di manutenzione di importo non superiore a lire 150 milioni, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da una attestazione di regolare esecuzione.
Per le forniture di apparecchiature speciali, coperte da brevetti o da privativa industriale, o di macchine rientranti nella ordinaria produzione dell'impresa fornite con specifiche garanzie, l'atto di collaudo può essere sostituito da una dichiarazione comprovante la rispondenza della fornitura effettuata a quanto previsto nella ordinanza nonché l'effettivo funzionamento.
Per gli impianti, i materiali e i lavori, compresi quelli, afferenti le opere civili, di importo non superiore a dieci milioni e che non presentino particolare complessità tecnica e funzionale, non è richiesto il collaudo; le modalità di accertamento della rispondenza degli impianti, dei materiali e dei lavori all'ordinativo sono stabilite nel regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
Con regolamento, approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi))
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