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LEGGE 12 marzo 1968, n. 270

Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1972)
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Testo in vigore dal:  18-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti la sua opera per le esigenze dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo è inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.
Il personale assunto in qualità di redattore, recensore, commentatore, esperto statistico, bibliografico, musicale e cinematografico è inquadrato nella categoria la b) se munito di laurea.
Il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e redazionale, esperto fonografico, fototecnico, cinetecnico, radiotecnico e schedarista è inquadrato nella seconda categoria se munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Il personale assunto in qualità di operatore dei vari sistemi di scrittura multipla, operatore meccanografico e operatore cinematografico di cabina è inquadrato nella terza categoria anche a prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria è inquadrato anche il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e cinetecnico, non munito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Il personale assunto in qualità di traduttore, interprete, speaker, stenointerprete e intercettatore è inquadrato nella seconda categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale assunto in qualità di redattore, non munito di laurea.