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LEGGE 12 marzo 1968, n. 259

Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  17-4-1968

Art. 8


Il primo comma dell'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:
"Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia, od altro legittimo impedimento degli stessi".