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LEGGE 12 marzo 1968, n. 247

Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

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Testo in vigore dal:  13-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato) della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La locuzione "per una sola volta", contenuta nell'articolo 39, primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi "per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo".
Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non può reiterarsi nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'Amministrazione finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della nuova carriera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE