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LEGGE 8 marzo 1968, n. 221

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/2009)
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Testo in vigore dal:  11-4-1968

Art. 4


I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale corredata da:
1) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono aperti;
2) limitatamente ai farmacisti di cui al secondo comma dell'articolo 2, un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1 marzo del primo anno del biennio in cui viene presentata la domanda, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile a carico della farmacia per ciascuno degli ultimi tre anni definitivamente accertati o, in mancanza del triennio, in quel minor periodo di imposta per cui fu effettuato l'accertamento nei confronti dei titolari delle farmacie o degli altri farmacisti di cui all'articolo 3.