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LEGGE 8 marzo 1968, n. 221

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/2009)
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Testo in vigore dal:  11-4-1968

Art. 3


L'indennità di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonché al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare.
Al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennità di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.