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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  21-3-1968

Art. 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale


Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente nominati dal presidente del tribunale.
Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.
Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.