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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1972)
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Testo in vigore dal:  17-3-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.