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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35

Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1968, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
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Testo in vigore dal:  27-2-1968

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto "di raffinazione", dev'essere denominato "olio di semi".
Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso semprechè l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovrà essere denominato "olio di semi vari".