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LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34

Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/1974)
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Testo in vigore dal:  1-1-1968

Art. 7


Il Ministero della sanità dovrà curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanità nonché del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.