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LEGGE 19 gennaio 1968, n. 28

Trattamento tributario per le provviste di bordo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-2-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio od aerei in servizio commerciale su linee internazionali si considerano destinati all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.