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LEGGE 18 gennaio 1968, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione.

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Testo in vigore dal:  21-1-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione, con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6-bis:
"L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo provvede anche a corrispondere per i semi di colza e ravizzone prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e sottoposti a disoleazione in Italia nel corso della stessa campagna, l'integrazione supplementare di lire 421,875 al quintale, istituita con regolamento numero 876/67/CEE dal Consiglio del 20 novembre 1967.
La liquidazione delle somme dovute a titolo di integrazione supplementare sarà effettuata secondo i criteri di cui al precedente articolo 1 e sulla base della documentazione richiesta per l'integrazione ordinaria".
All'articolo 7, è aggiunto il seguente comma:
"Parimenti, sempre con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, potranno essere rimborsate o accreditate alle ditte interessate l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine sugli oli di semi, sugli oli di semi idrogenati, sugli oli acidi di semi nonché sugli acidi grassi da oli di semi impiegati nella preparazione dei prodotti industriali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769".
All'articolo 9, il primo comma è sostituito con il seguente:
"Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non viene applicato per le partite di semi di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenato e di prodotti diversi dai semi e contenenti oli di colza e di ravizzone, le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino viaggianti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1968

SARAGAT MORO - RESTIVO - FANFANI - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE